Risarcimento del danno e la Scuola

 

L'esperienza di questi ultimi anni ha evidenziato un progressivo ricorso ad azioni legali, anche in sede giudiziaria, nei confronti dell'istituzione scolastica in generale e, più in particolare, di insegnanti e dirigenti (Presidi).

Possiamo citare a titolo di esempio le richieste risarcitorie, formulate in sede civile e penale, per infortuni subiti dagli alunni, per danni arrecati a terzi, procedimenti penali per mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza, vertenze di lavoro...

Il costante aumento del contenzioso comporta come prima ed essenziale conseguenza la necessità per gli operatori scolastici di acquisire una maggiore capacità di interloquire con i Legali e di conoscere il linguaggio giuridico, per sua natura considerato estraneo e tale da creare diffidenza, al fine essere consapevoli dei propri diritti e di potersi difendere dagli eventuali addebiti.

Esaminiamo il caso in cui gli alunni subiscano danni causati da altri allievi, ad esempio in occasione di gite collettive o attività ricreative. A fronte di tale situazione, il genitore del danneggiato (se minorenne) potrà agire non solo in sede civile, ma penale nei confronti dei presunti responsabili, proponendo querela per lesioni, nei confronti dell'insegnante per non avere adottato tutte le opportune cautele necessarie ad evitare tali comportamenti.

Un altro esempio può riferirsi ai danni causati a terze persone da ragazzi che giocano a palla durante l’intervallo.

Inoltre fattori quali il progressivo sviluppo delle attività di laboratorio, le carenze strutturali degli edifici, hanno inoltre reso più frequente il verificarsi di infortuni da parte di alunni.

Pensiamo ai rischi connessi alle attività ginniche, ad esercitazioni di falegnameria, di cucina, di chimica... o, più semplicemente, alla possibilità di cadere urtando contro una porta a vetri, o addirittura ai casi di distacco di intonaco...

Tutte queste situazioni possono comportare gravi conseguenze penali sugli insegnanti, ma anche e soprattutto sul Dirigente.

Assistiamo ultimamente ad una particolare attenzione e rigore da parte degli organi competenti al rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni.

La situazione in molti casi di vetustà delle strutture, carenze di bilancio, difficoltà nel reperire le necessarie informazioni, comportano onerose sanzioni nei confronti del Dirigente (pensiamo ad esempio al mancato rispetto della normativa per la prevenzione incendi).

E' quindi estremamente utile la certezza di potersi affidare a Compagnie che garantiscano il pagamento delle spese non solo del Legale di fiducia, ma anche di Periti (tecnici, ingegneri, medici legali...) per dimostrare la propria estraneità ai fatti.

Le Compagnie di Tutela Giudiziaria possono esercitare un ruolo essenziale di consulenza, sin dalla notifica della contestazione degli addebiti, circa le iniziative urgenti da assumere.

In concreto, provvedono all'esame del verbale di accertamento, contattano l'interessato per conoscere quali iniziative intenda assumere rispetto alle prescrizioni, informandolo sulle modalità per definire la vertenza e sulle conseguenza del tardato o mancato adempimento.

Nell'ipotesi in cui venga intrapreso procedimento penale, l’insegnante o il Dirigente scolastico assicurati potranno incaricare un Legale ed un Perito di propria fiducia, i cui onorari, spese e competenze saranno assunti dalla Compagnia.

 

Infortuni a scuola: di chi è la colpa ?

 

La Corte di Cassazione (III Sez. Civile, sentenza numero 12501/2000) ha stabilito che i genitori rispondono in solido con gli insegnanti dei danni causati a terze persone da scolari minorenni, in quanto “l'altrui vigilanza non esonera dalla cosiddetta “culpa in educando".

Le Compagnie che operano nel ramo Spese Legali e Peritali hanno predisposto prodotti assicurativi che prevedono l'intervento per gli eventi che attengono la vita privata.

Mentre nell’articolo precedente si è messa in evidenza l’utilità della polizza di TG dal punto di vista degli insegnanti e dei dirigenti scolastici, uno degli aspetti che interessano le famiglie è rappresentato dall'assistenza prestata a favore di coloro che agiscono nei confronti dell'istituzione scolastica.

Per esempio in caso di lesioni causate da un alunno ad un compagno di scuola

Si pone in primo luogo l'esigenza di affiancare l'Assicurato fornendo una consulenza circa le possibili iniziative da intraprendere, in sede civile o penale, motivando i vantaggi e gli inconvenienti dell'una o dell'altra azione.

In base alla sentenza sopra citata, esiste una responsabilità solidale dell'insegnante e del genitore per i danni causati dal figlio minorenne.

Più precisamente, la richiesta di risarcimento dovrà essere inoltrata al docente, in quanto tenuto a rispondere per non aver prestato la vigilanza adeguata. Poiché, tuttavia, la Legge 312/1980 ha limitato la responsabilità del personale scolastico nei confronti di terzi ai soli casi di dolo (volontarietà) o colpa grave, prevedendo che negli altri casi l'obbligo al risarcimento sussista in capo all'amministrazione, è importante agire anche nei confronti dell'Istituto, in persona del legale rappresentante.

Ricordiamo a tal proposito l'importanza di questa norma, in quanto gli allievi sono fra loro considerati terzi.

 

La Cassazione ha altresì previsto una corresponsabilità dei genitori per la "culpa in educando". Di conseguenza, gli stessi dovranno dimostrare di avere impartito al minore un'educazione idonea , in relazione al suo ambiente, alle sue attitudini e alla sua personalità, ad avviarlo ad una corretta vita di relazione e a prevenire comportamenti illegittimi.

A fronte di tale complessità nell'individuare i soggetti nei confronti dei quali agire, le Compagnie provvedono direttamente ad inoltrare le necessarie diffide e ad intraprendere un tentativo di soluzione bonaria.

Al fine di quantificare il danno, vengono quindi assunti gli oneri relativi alla perizia medico - legale, effettuata dal Professionista liberamente prescelto dall'Assicurato. In tutti i casi in cui non sia possibile ottenere una definizione soddisfacente, la Compagnia incaricherà il Legale di fiducia dell'Assicurato, per intraprendere le opportune azioni in sede giudiziaria.

In alternativa, l'interessato potrà nominare un Avvocato per procedere in sede penale, presentando querela e la conseguente costituzione di parte civile finalizzata al risarcimento.

A loro volta, i genitori del minore che ha causato il danno, coinvolti quali imputati nel procedimento penale, saranno tutelati nella loro difesa dalla Polizza di assistenza legale e peritale

L'esempio citato è riferito a lesioni fra alunni, ma analoga assistenza é prestata nel caso in cui i danni siano subiti da estranei. Possiamo citare, fra gli altri, il caso di atti di vandalismo nel corso di una gita d'istruzione. A tal proposito, aggiungiamo che, in base alle norme sulla dirigenza e sull'autonomia scolastica, secondo parte della giurisprudenza (vd. Sent. 457/2000 Giudice di Pace di Afragola) il Preside è tenuto in solido con l'Amministrazione scolastica al risarcimento dei danni causati dagli alunni.

 

Responsabilità della scuola per danni arrecati all’alunno
Cassazione civile , sez. III, sentenza 03.03.2010 n° 5067 (Angela Calaluna)
La responsabilità della scuola per danni che l’alunno arreca a se stesso, è di natura contrattuale o extracontrattuale?



Responsabilità della scuola per danni arrecati all’alunno

(Cass. civile, sentenza 3 marzo 2010, n. 5067)

di Angela Calaluna

(Fonte: Altalex Mese - Schede di Giurisprudenza 5/2010)

Il quesito:

  • La responsabilità della scuola per danni che l’alunno arreca a se stesso, è di natura contrattuale o extracontrattuale?

Il caso

Tizio e Caia, quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Tizietto, convenivano, davanti al tribunale di Napoli, il Ministero della Pubblica Istruzione, X. ed Y, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dal minore, studente presso l'Istituto Tecnico Commerciale ****, in conseguenza di un infortunio occorsogli durante lo svolgimento della lezione di educazione fisica.

Si costituiva l'Avvocatura dello Stato per il Ministero e per la preside dell'Istituto.

In primo luogo essi eccepivano il difetto di legittimazione passiva.

In secondo luogo sostenevano la non configurabilità di qualsiasi responsabilità a carico della M., convenuta in proprio e non quale rappresentante dell'istituto. Nel merito contestavano l'infondatezza della domanda.

Si costituiva anche l’insegnante di educazione fisica, cui era affidata la classe al momento dell'incidente, che contestava la propria responsabilità e la fondatezza della domanda.

Il tribunale, con sentenza del 28.7.2000, esclusa la responsabilità diretta della preside e dell'insegnante, rigettava anche la domanda proposta nei confronti del Ministero.

L'appello proposto da Tizietto divenuto nelle more maggiorenne era, con sentenza del 15.3.2005, accolto parzialmente dalla Corte d'Appello nei confronti del Ministero della Pubblica Amministrazione.

 

La normativa

Codice civile

Art. 2043. Risarcimento per fatto illecito.

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Art. 2048. Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte.

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.

Art. 1218. Responsabilità del debitore.

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Sintesi della questione

La Cassazione prende ancora una volta posizione, in modo esaustivo e con rara chiarezza espositiva, sul problema della natura giuridica della responsabilità della scuola in caso di danno che l’aluno arreca a se stesso.

La responsabilità per i danni che l’alunno arreca a terzi, infatti, è disciplinata dall’articolo 2048.

Quando l’alunno arreca danni a se stesso, invece, la norma applicabile correttamente è l’articolo 2043, o l’articolo 1218, a seconda che la responsabilità in esame la si consideri cotnrattuale o extracontrattuale. Deve considerarsi errato, o quantomeno frutto di una forzatura, una tesi risalente addirittura alle sezioni unite, che avevano ravvisato nella fattispecie una responsabilità ex articolo 2048.

In questa sentenza la Cassazione qualifica la responsabilità in esame come responsabilità contrattuale, e più precisamente, come responsabilità nascente da un contratto protettivo. Nella stessa sentenza però la qualifica come responsabilità da contatto sociale.

In teoria i due istituti (contratto protettivo e responsabilità da contatto sociale) sono diversi tra di loro, ma evidentemente la Cassazione li ritiene sovrapponibili.

Il contratto protettivo è un contratto tra due parti, che produce effetti (protettivi) nei confronti dei terzi indirettamente coinvolti nel contratto. Ad es. quando due parti stipulano un contratto di appalto, pur se non esplicitamente previsto, l’appaltatore ha il dovere di prendere tutte le misure necessarie per evitare danni ai familiari dell’appaltante.

Il contratto nascente da contatto sociale è invece un rapporto extracontrattuale, che però viene inquadrato nell’ambito della responsabilità contrattuale quanto ad effetti e disciplina; tale figura ricorre quando le parti non hanno stipulato alcun contratto, ma vengono in contatto tra loro in virtù di un “contatto” particolarmente qualificato (responsabilità del medico dipendente dell’ospedale nei confronti del paziente portato d’urgenza al porto soccorso).

In altre parole il contratto protettivo è un vero e proprio contratto; il rapporto nascente da contatto sociale non è un contratto (lo è solo ai fini della disciplina) (1).

La Cassazione mostra invece di considerare sovrapponibili le due figure.

La sentenza

Natura giuridica della responsabilità

L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., consente, oggi, di affermare che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali. Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue, infatti, che la lesione dei diritti inviolabili della persona, che abbia determinato un danno non patrimoniale, comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale od extracontrattuale.

Se l'inadempimento dell'obbligazione determina, quindi, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell'azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all'espediente del cumulo di azioni (così per tutte S.U. 11.11.2008 n. 26972).

Deve anche rilevarsi che costituisce contratto di protezione quello che intercorre - come nella specie - tra l'allievo e l'istituto scolastico.

In esso, che trova la sua fonte nel contatto sociale (v. S.U. 27.6.2002 n. 9346; Cass. 31.3.2007, n. 8067), tra gli interessi non patrimoniali da realizzare, rientra quello all'integrità fisica dell'allievo, con conseguente risarcibilità del danno non patrimoniale da autolesione.

Quanto al tema della responsabilità, deve sottolinearsi - come correttamente ritenuto anche dalla Corte di merito - che le Sezioni Unite di questa Corte, già con sentenza n. 9346 del 2002, ribadita poi da S.U. n. 26972 del 2008 - avevano affermato, componendo il contrasto giurisprudenziale formatosi sul punto, che nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale.

Fra allievo ed istituto scolastico - con l'accoglimento della domanda di iscrizione e con la conseguente ammissione dello stesso alla scuola - si instaura, infatti, un vincolo negoziale, dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sua sicurezza ed incolumità nel periodo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso.

Quanto al precettore, dipendente dell'istituto scolastico, tra insegnante ed allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico (che quindi può dare luogo ad una responsabilità di tipo contrattuale e non aquiliana), nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l'allievo si procuri, da solo, un danno alla persona.

Sull’onere della prova

La ricorrenza di un'ipotesi di responsabilità di tipo contrattuale comporta poi - in ordine all'onere probatorio - che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, l'attore dovrà soltanto provare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sarà onere dei convenuti dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa agli stessi non imputabile.

In ordine, poi, alla responsabilità degli insegnanti di scuole statali - come nella specie -, la L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 61, comma 2 - nel prevedere la sostituzione dell'Amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi - esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando, quale che sia il titolo - contrattuale o extracontrattuale - dell'azione.

La legittimazione passiva dell'insegnante, quindi, è esclusa, non solo nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno (nella quale sia invocata, nell'ambito di un'azione di responsabilità extracontrattuale, la presunzione di cui all'art. 2048 c.c., comma 2), ma anche nell'ipotesi di danni arrecati dall'allievo a se stesso (ipotesi questa da far valere secondo i principii della responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c.).

Resta, comunque, fermo che, in entrambi i casi, qualora l'Amministrazione sia condannata a risarcire il danno al terzo od all'alunno che ha arrecato danni a se stesso, l'insegnante è successivamente obbligato, in via di rivalsa, soltanto nell'ipotesi in cui sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa grave; limite, quest'ultimo, che opera verso l'Amministrazione, ma non verso i terzi (S.U. 27.6.2002 n. 9346).

Sul danno morale

Merita, invece, di essere accolta la censura in ordine al mancato riconoscimento del danno morale, da parte della Corte di merito.

La Corte di merito ne ha escluso la sua risarcibilità affermando che: " Per il combinato disposto dell'art. 2059 c.c. e art. 185 c.p., il danno morale è, infatti, risarcibile soltanto nel caso in cui esso derivi da un fatto illecito costituente reato, cosicchè il risarcimento non è dovuto allorquando la responsabilità sia affermata sulla base del riconoscimento di una responsabilità solo contrattuale, com'è appunto il caso di specie, in cui l'amministrazione è stata ritenuta responsabile dell'infortunio di cui è causa in conseguenza dell'accertata violazione dell'obbligo contrattuale di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruiva della prestazione scolastica".

II riconoscimento della tutela risarcitoria del danno non patrimoniale, in tutte le sue forme, definitivamente affermato dalla Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 26972 del 2008, consente, viceversa, come più sopra ricordato, la risarcibilità del danno non patrimoniale - del quale il danno morale è una componente - anche nell'azione di responsabilità contrattuale, come nella specie.

Sulla domanda di risarcimento danni proposta nelle memorie conclusionali

La Corte di merito ha ritenuto nuova la domanda relativa al risarcimento del danno da lucro cessante, proposta soltanto "in sede di precisazione delle conclusioni in occasione della prima rimessione della causa al collegio", posto che nel giudizio di primo grado, erano state indicate specifiche voci di danno e che tale domanda era stata riproposta, negli stessi termini, nell'atto di appello.

Ora, la domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza è ammissibile in grado d'appello soltanto se, nel giudizio di primo grado sia stata proposta un'azione di danni e gli ulteriori danni richiesti in appello trovino la loro fonte nella stessa causa e siano della stessa natura di quelli già accertati in primo grado.

La nuova pretesa, se priva di tali essenziali e restrittivi requisiti - come nella specie -, implicando nuove indagini in ordine alle ragioni poste a base della domanda iniziale e ampliamento del relativo petitum, costituisce inammissibile domanda nuova (Cass. 19.1.2006, n. 1054; v. anche Cass. 20.2.2007, n. 3936).

Sotto questo aspetto, poi, va rilevato che non è dato conoscere - non avendo il ricorrente riprodotto in ricorso, così incorrendo nel difetto di autosufficienza, il contenuto della relativa documentazione - neppure quale incidenza avrebbe avuto l'evento lesivo sulla inidoneità alla leva.

In tal modo, il difetto di prova impedisce la valutazione, da parte della Corte di legittimità, in ordine alla correttezza e legittimità della richiesta di risarcimento danni per lucro cessante avanzata nel giudizio di appello.

 

 

Alunno cade nel cortile: quando la scuola è responsabile
Cassazione civile , sez. III, sentenza 04.10.2013 n° 22752 (Giuseppina Mattiello)

La sentenza in commento verte in materia di risarcimento del danno all’alunno vittima di un incidente nel piazzale antistante la scuola.

Nello specifico, l’alunno era caduto da muretto delimitante l’area sottostante ove si trovava l'ingresso del locale caldaia seminterrato, riportando la frattura della tibia.

La Corte, conformemente alla giurisprudenza di legittimità sul c.d. danno da autolesioni, ovvero cagionato dall'alunno a sé medesimo, ha stabilito che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della scuola l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e incolumità dell'allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni (c.d. contratto di protezione).

Ciò comporta che la scuola è tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso e agli altri, sia all'interno dell'edificio che nelle pertinenze scolastiche, di cui abbia a qualsiasi titolo la custodia. Tra le pertinenze, la Suprema Corte ricomprende il cortile antistante l'edificio scolastico, del quale la scuola abbia la disponibilità e ove venga consentito il regolamentato accesso e lo stazionamento degli utenti, e in particolare degli alunni, prima di entrare nella scuola.

Quanto all’onere della prova, in queste fattispecie, l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre l'istituto ha l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a sé non imputabile.

In particolare, l'istituto deve dare la prova di “avere adottato, in relazione alle condizioni della cosa e alla sua funzione, tutte le misure idonee ad evitare il danno, e che il danno si è ciononostante verificato per un evento non prevedibile né superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alle circostanze concrete del caso”.

Riassumendo, la Cassazione ha chiarito che lo svolgimento del rapporto contrattuale tra scuola e alunno si estende a tutto il tempo in cui l'alunno fruisce della prestazione scolastica “in tutte le sue espressioni”, e, pertanto, sin dal momento in cui con l'apertura dei cancelli risulta consentito l'ingresso e la permanenza degli alunni nel piazzale antistante la scuola, e cioè all'interno della pertinenza scolastica messa a disposizione dalla scuola ai fruitori della propria complessa prestazione contrattuale.

(Altalex, 6 novembre 2013. Nota di Giuseppina Mattiello)






SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 18 giugno – 4 ottobre 2013, n. 22752

(Presidente Russo – Relatore Scarano)

Svolgimento del processo

Con sentenza del 24/7/2006 la Corte d'Appello di Roma respingeva il gravame interposto dal Ministero dell’istruzione, dell'università e della ricerca (già Ministero della pubblica istruzione) e dalla Scuola Elementare "G. Cena" di Cerveteri in relazione alla pronunzia Trib. Civitavecchia n. 26/03 di rigetto della domanda proposta nei confronti del medesimo e della società Galatour s.r.l., dai sigg. G.A. e A.L., quali legali rappresentanti della figlia - all' epoca minore – R., di risarcimento dei danni da quest'ultima subiti all’esito del sinistro occorso il 20/3/1993, allorquando all'interno del piazzale antistante la scuola elementare "G. Cena" di Cerveteri, ove - essendo già aperti i cancelli - era stata lasciata dallo scuolabus (per incarico del Comune di Cerveteri gestito dalla società Galatour s.r.l.), cadeva da muretto delimitante area sottostante ove si trovava l'ingresso del seminterrato locale caldaia, riportando la frattura della tibia.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell'appello il Ministero della pubblica istruzione (già Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) e la Scuola Elementare "G. Cena" di Cerveteri propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resiste con controricorso la società Galatour s.r.l.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il 1° motivo i ricorrenti denunziano violazione e - falsa applicazione degli artt. 1218, 2043, 2697 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si dolgono che la corte di merito li abbia erroneamente ritenuti responsabili, laddove il sinistro si è verificato prima dell'inizio delle lezioni e all'esterno dell'edificio della scuola, non potendo invero ritenersi che, per il solo fatto che la minore era stata dallo scuolabus «lasciata sul piazzale antistante la scuola», fosse «insorto in capo al personale scolastico l'obbligo di vigilare su di essa».

Il motivo è infondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in ipotesi di danno come nella specie cagionato dall'alunno a sé medesimo (c.d. autolesioni), l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della medesima l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni (v. Cass., 15/2/2011, n. 3680).

La scuola è pertanto tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all'uopo necessari, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso (v. Cass., 8/2/2012, n. 1769), sia all'interno dell'edificio che nelle pertinenze scolastiche, di cui abbia a qualsiasi titolo la custodia, messe a disposizione per l’esecuzione della propria prestazione (v. Cass., 15/2/2011, n. 3680; Cass., 6/11/2012, n. 19160).

Ivi ricompreso pertanto il cortile antistante l'edificio scolastico, del quale la scuola abbia la disponibilità e ove venga consentito il regolamentato accesso e lo stazionamento degli utenti, e in particolare degli alunni, prima di entrarvi (come rimasto dai giudici di merito pacificamente accertato nel caso, essendo l'ingresso dotato di cancello la cui apertura e chiusura veniva effettuata dal personale della scuola).

L'istituto è dunque tenuto ad osservare obblighi di vigilanza e controllo con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, dovendo adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi.

E' in altri termini tenuto a mantenere la condotta diligente dovuta (nel senso che trattasi di "contratto di protezione", in base al quale, tra gli interessi da realizzarsi da parte dell'istituto scolastico rientra quello alla integrità fisica dell'allievo, con conseguente risarcibilità dei danni da autolesione dal medesimo sofferti v. peraltro Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 577. V. altresì Cass., 28/8/2009, n. 18805) secondo criteri di normalità, da apprezzarsi in relazione (anche) alla sua capacità tecnico-organizzativa (cfr., con riferimento al medico e alla struttura ospedaliera, Cass., 13/4/2007, n. 8826).

Il normale esito della prestazione dipende allora da una pluralità di fattori, tra cui l'organizzazione dei mezzi adeguati per il raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, secondo un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso.

Al riguardo, si noti, la scuola è tenuta ad un comportamento diligente consentaneo alle condizioni di tempo e di luogo, a fortiori in considerazione della circostanza che in presenza di una situazione di pericolo i minori, se lasciati soli, possono compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi, come appunto nella specie, essendo rimasto accertato che «sussisteva la ... situazione pericolosa del locale per riscaldamento seminterrato, non protetto da idonee recinzioni».

Ne consegue che, in caso di danno da lesioni conseguente a sinistro avvenuto nei locali e pertinenze scolastiche, l'attore deve provare che tale danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre l'istituto ha l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a sé non imputabile.

All'istituto incombe allora di dare in particolare la prova di avere adottato, in relazione alle condizioni della cosa e alla sua funzione, tutte le misure idonee ad evitare il danno, e che il danno si è ciononostante verificato per un evento non prevedibile né superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alle circostanze concrete del caso (v. Cass., 24 maggio 1997, n. 4632).

Va per altro verso osservato che, diversamente da quanto sostenuto dall'odierno ricorrente, lo svolgimento del rapporto si estende a tutto il tempo in cui l'alunno «fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni», e pertanto, come correttamente affermato dalla corte di merito nell'impugnata sentenza, sin dal momento in cui «con l'apertura dei cancelli» risulta «consentito l'ingresso e la permanenza degli alunni nel detto piazzale antistante la scuola», e cioè all'interno della pertinenza scolastica messa a disposizione dalla scuola dei fruitori della propria complessa prestazione contrattuale.

Orbene, dei suindicati principi la corte di merito ha nell'impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.

In particolare là dove ha affermato che «la ricezione della detta alunna nell'ambito del detto piazzale della scuola, i cui cancelli erano stati aperti, importa necessariamente l'avvenuto affidamento in custodia della minore dagli assistenti della Galatour, che gestivano esclusivamente il servizio di accompagnamento a scuola degli alunni, al personale della scuola medesima».

Nella parte in cui ha ulteriormente posto in rilievo come a fronte della «responsabilità - di natura contrattuale - del Ministero della Pubblica Istruzione che non ha dato la prova del danno per causa ad esso non imputabile non valgono in contrario le considerazioni opposte da parte appellante principale, secondo cui non era dovuta alcuna sorveglianza da parte del personale scolastico tenuto a garantire la vigilanza ed il controllo degli alunni all'interno dell'edificio scolastico, e tanto per la considerazione che la mancata sorveglianza, che nel caso di specie rileva, non è quella degli insegnanti e dell'altro personale interno, ma quella imputabile ai soggetti che con l'apertura dei cancelli avevano consentito l'ingresso e la permanenza degli alunni - nella specie della minore A.R. - nel detto piazzale antistante la scuola e nell'ambita del quale sussisteva la surriferita situazione pericolosa del locale per riscaldamento seminterrato, non protetto da idonee recinzioni: personale che, in mancanza di indicazioni nel senso, deve ritenersi in organico non del Comune di Cerveteri ma dello stesso Ministero della Pubblica istruzione, e al quale incombeva quindi nel contesto dell'apertura dei cancelli garantire la connessa sorveglianza dei luoghi ai quali di fatto si consentiva l'accesso» .

Ancora, là dove ha precisato che «incombeva allo stesso Ministero inoltre l'obbligo di protezione del surriferito sito pericoloso di acceso al vano riscaldamento».

Con il 2° motivo i ricorrenti denunziano insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.

Il motivo è inammissibile, in applicazione degli artt. 366, 1° co. n. 4, 366-bis e 375, 1° co. n. 5, c.p.c.

Esso non reca la prescritta "chiara indicazione" - secondo lo schema e nei termini delineati da questa Corte - delle relative "ragioni", inammissibilmente rimettendosene l'individuazione all'attività esegetica della medesima, con interpretazione che si risolverebbe nell'abrogazione tacita della norma in questione (cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì violativa del requisito richiesto ex art. 366, l° co, n. 6, c.p.c., atteso che i ricorrenti fanno richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte d'interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass, 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157).

A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777} sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. l 2444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni - come nel caso - apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo essere questa Corte viceversa posta in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851), le stesse finendo invero per inammissibilmente sostanziarsi nella tesi difensiva del ricorrente.

All'infondatezza e inammissibilità dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società Galataur s.r.l., seguono la soccombenza.

Non viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 2.000,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge, in favore della controricorrente società Galatour s.r.l.

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